Credito al consumo
Prestito personale: TAN dichiarato o TAEG reale?
Il TAN è il tasso che ti dicono. Il TAEG è quello che paghi. In mezzo c’è tutto quello che nessuno nomina alla cassa: istruttoria, spese di incasso rata, polizza.
Il TAN misura solo gli interessi. Il TAEG misura il costo totale del credito: interessi più commissioni, imposte e ogni altra spesa che devi pagare in relazione al contratto — escluse per legge solo quelle notarili. È per questo che un finanziamento a TAN 0% può avere un TAEG del 7%: gli interessi sono davvero zero, ma le spese no.
La polizza abbinata segue una regola sua: entra nel TAEG solo se è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo a quelle condizioni. Se è facoltativa la legge la tiene fuori dal TAEG, ma i soldi escono lo stesso dal tuo conto — e allora questa pagina te li mostra come tasso effettivo tutto compreso, accanto al TAEG di legge.
1. L’offerta che stai valutando
2. Un’altra offerta, per confronto
3. E se lo chiudi prima?
Vale sulla prima offerta. Puoi rimborsare in anticipo quando vuoi: è un diritto, non una concessione.
–
–
TAN dichiarato
–
solo interessi
TAEG reale
–
interessi + spese
Il numero da ricordare
Per avere – ne restituisci –.
–
–
–
La prima offerta, voce per voce
Rata di capitale e interessi
–
Rata che vedi sul conto (con incasso rata)
–
Capitale finanziato (importo + oneri finanziati)
–
Pagato alla firma (oneri non finanziati)
–
Interessi totali
–
Spese totali (istruttoria + incasso + annue)
–
Premio della polizza
–
Costo totale del credito (art. 121 TUB)
–
–
Di cosa è fatto quello che paghi
Tutte le barre sono euro che escono dal tuo conto, sull’intera durata: nessun lordo contro un netto. Il capitale è la parte che ti torna utile; tutto il resto è il prezzo del finanziamento.
Il tasso che avrai davvero pagato, se esci prima
Due tassi, stessa unità di misura. La curva è il TAEG che risulta se chiudi il finanziamento dopo quel numero di rate; la linea piatta è il TAEG andando a scadenza. L’asse contiene sempre tutte e due, incluso il picco dei primi mesi.
–
Che cosa succede il giorno in cui chiudi in anticipo
Capitale ancora da rimborsare
–
Indennizzo alla banca
–
Spese iniziali che ti tornano
–
Premio polizza che ti torna
–
Esborso totale andando a scadenza
–
Esborso totale uscendo prima
–
Differenza in euro
–
–
Sposta il cursore «Esci dopo quante rate» per vedere cosa succede chiudendo il finanziamento in anticipo.
Il piano di ammortamento, rata per rata
| Rata | Quota capitale | Quota interessi | Spese | Totale pagato | Debito residuo |
|---|
«Totale pagato» è quota capitale + quota interessi + spese di quel mese: è la cifra che ti addebitano. Le spese annue compaiono solo nei mesi multipli di dodici. Il piano è quello della prima offerta.
Quanto costa uscire, mese per mese
| Esci dopo | Debito residuo | Indennizzo | Rimborsi che ricevi | Esborso totale | TAEG realizzato |
|---|
«Rimborsi che ricevi» è la somma delle spese iniziali e del premio polizza non goduti che ti tornano indietro; le spese ricorrenti future semplicemente non le paghi e non compaiono qui. «Esborso totale» è tutto quello che sarà uscito dal tuo conto dalla firma alla chiusura, rimborsi già dedotti.
Cosa dice la legge, voce per voce
| Voce | Cosa prevede | Norma |
|---|---|---|
| Che cos’è il costo totale del credito | «Gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito». Il TAEG è quel costo «espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito». | art. 121 c. 1 lett. e) e m) TUB |
| Quando la polizza entra nel TAEG | Nel costo totale del credito sono inclusi i premi assicurativi «se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte». Se la polizza è davvero facoltativa, resta fuori dal TAEG — ma la paghi lo stesso. | art. 121 c. 2 TUB |
| Come si calcola il TAEG | L’equazione «esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese». Un anno vale 365 giorni e dodici mesi uguali da 30,41666 giorni: nessun calendario, nessuna data di stipula. | Banca d’Italia, Allegato 5B alle Disposizioni sulla trasparenza |
| Il diritto di uscire prima | Puoi rimborsare in anticipo in qualsiasi momento e hai «diritto alla riduzione del costo totale del credito per la vita residua del contratto». La riduzione comprende anche i costi indipendenti dalla durata, escluse le imposte e le spese pagate direttamente a un terzo. | art. 125-sexies c. 1 e 1-bis TUB |
| Con quale criterio ti restituiscono le spese iniziali | Il contratto deve indicare se applica la proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Se non lo dice, si applica il costo ammortizzato. È la riga di contratto che decide quanto ti torna indietro. | art. 125-sexies c. 2 TUB |
| Quanto può chiederti la banca per uscire | Al massimo l’1% del capitale rimborsato se manca più di un anno, lo 0,5% se manca un anno o meno, e comunque mai più degli interessi che avresti pagato nella vita residua. Nessun indennizzo se estingui tutto e il debito residuo non supera 10.000 euro. | art. 125-sexies c. 4 e 5 TUB |
| Il premio della polizza che non hai goduto | L’assicurazione «restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria», calcolata sul premio puro in funzione degli anni mancanti e del capitale assicurato residuo. Può trattenere le spese amministrative se indicate in contratto. | art. 22 c. 15-quater D.L. 179/2012 |
| Cosa cambia il 20 novembre 2026 | Dal 20 novembre 2026 i nuovi contratti seguono la disciplina della direttiva CCD II. I contratti già in corso restano regolati dalle regole di oggi fino alla loro naturale scadenza. Le percentuali di indennizzo e la soglia dei 10.000 euro non cambiano. | D.Lgs. 212/2025, dir. (UE) 2023/2225 |
Cosa questo calcolo non include — e da che parte sbaglia
- Non verifica il tasso soglia d’usura, e non è una dimenticanza. La soglia si misura sul TEG, che ha un perimetro di costi diverso dal TAEG: confrontare un TAEG con una soglia d’usura sarebbe un errore di metodo, non un’approssimazione. In più i tassi medi cambiano ogni trimestre con decreto del MEF. Se temi un tasso usurario, servono il contratto e un professionista.
- Il rimborso della polizza è stimato per eccesso. Qui è calcolato in proporzione ai mesi che mancano; la norma lo calcola sul premio puro, tiene conto del capitale assicurato residuo e lascia all’assicurazione le spese amministrative. Quello che ti tornerà è di norma meno: questo calcolo sottostima il costo di uscire prima.
- Nessuna inflazione: tutti gli importi sono nominali. In termini di potere d’acquisto un debito a rata fissa si alleggerisce col tempo, quindi il costo qui è sovrastimato.
- Nessuna spesa notarile: la legge la esclude dal costo totale del credito. Se nel tuo caso c’è, la paghi e non compare nel TAEG.
- Niente ritardi né insolvenze: nessun interesse di mora, nessuna spesa di sollecito. Il costo reale di un piano che va male è più alto.
- Il TAN non è un output: quello che ti offrono dipende dal tuo merito creditizio. Questo strumento misura un’offerta che hai già in mano, non predice quale otterrai.
- Non prezza il valore di chiudere prima. Una durata più corta ti restituisce il flusso di cassa mesi prima, e quel vantaggio non entra in nessuno dei numeri qui sopra: se confronti due offerte di durata diversa, tienilo a mente oltre al TAEG.
Fonti
- Equazione del TAEG, ipotesi di calcolo, convenzioni temporali e arrotondamento: Banca d’Italia, Allegato 5B alle Disposizioni su «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» (recepimento della direttiva 2011/90/UE).
- Costo totale del credito, importo totale del credito, definizione di TAEG e trattamento dei premi assicurativi: art. 121, commi 1 e 2, TUB (D.Lgs. 385/1993).
- Rimborso anticipato, riduzione del costo totale del credito, criterio lineare o del costo ammortizzato, indennizzo e relative esenzioni: art. 125-sexies, commi 1, 1-bis, 2, 4 e 5, TUB, come modificato dall’art. 11-octies del D.L. 73/2021 (conv. L. 106/2021); Corte costituzionale, sentenza 263/2022.
- Restituzione del premio assicurativo non goduto: art. 22, comma 15-quater, D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012).
- Nuova disciplina applicabile ai contratti stipulati dal 20 novembre 2026: D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 212, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II).
Parametri verificati il 14 agosto 2026. Questo strumento è a scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.