Credito al consumo

Prestito personale: TAN dichiarato o TAEG reale?

Il TAN è il tasso che ti dicono. Il TAEG è quello che paghi. In mezzo c’è tutto quello che nessuno nomina alla cassa: istruttoria, spese di incasso rata, polizza.

Il TAN misura solo gli interessi. Il TAEG misura il costo totale del credito: interessi più commissioni, imposte e ogni altra spesa che devi pagare in relazione al contratto — escluse per legge solo quelle notarili. È per questo che un finanziamento a TAN 0% può avere un TAEG del 7%: gli interessi sono davvero zero, ma le spese no.

La polizza abbinata segue una regola sua: entra nel TAEG solo se è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo a quelle condizioni. Se è facoltativa la legge la tiene fuori dal TAEG, ma i soldi escono lo stesso dal tuo conto — e allora questa pagina te li mostra come tasso effettivo tutto compreso, accanto al TAEG di legge.

1. L’offerta che stai valutando

2. Un’altra offerta, per confronto

3. E se lo chiudi prima?

Vale sulla prima offerta. Puoi rimborsare in anticipo quando vuoi: è un diritto, non una concessione.

TAN dichiarato

solo interessi

TAEG reale

interessi + spese

Il numero da ricordare

Per avere ne restituisci .

La prima offerta, voce per voce

Rata di capitale e interessi

Rata che vedi sul conto (con incasso rata)

Capitale finanziato (importo + oneri finanziati)

Pagato alla firma (oneri non finanziati)

Interessi totali

Spese totali (istruttoria + incasso + annue)

Premio della polizza

Costo totale del credito (art. 121 TUB)

Di cosa è fatto quello che paghi

Tutte le barre sono euro che escono dal tuo conto, sull’intera durata: nessun lordo contro un netto. Il capitale è la parte che ti torna utile; tutto il resto è il prezzo del finanziamento.

Il tasso che avrai davvero pagato, se esci prima

Due tassi, stessa unità di misura. La curva è il TAEG che risulta se chiudi il finanziamento dopo quel numero di rate; la linea piatta è il TAEG andando a scadenza. L’asse contiene sempre tutte e due, incluso il picco dei primi mesi.

Che cosa succede il giorno in cui chiudi in anticipo

Capitale ancora da rimborsare

Indennizzo alla banca

Spese iniziali che ti tornano

Premio polizza che ti torna

Esborso totale andando a scadenza

Esborso totale uscendo prima

Differenza in euro

Il piano di ammortamento, rata per rata

Quanto costa uscire, mese per mese

Cosa dice la legge, voce per voce

Cosa questo calcolo non include — e da che parte sbaglia

  • Non verifica il tasso soglia d’usura, e non è una dimenticanza. La soglia si misura sul TEG, che ha un perimetro di costi diverso dal TAEG: confrontare un TAEG con una soglia d’usura sarebbe un errore di metodo, non un’approssimazione. In più i tassi medi cambiano ogni trimestre con decreto del MEF. Se temi un tasso usurario, servono il contratto e un professionista.
  • Il rimborso della polizza è stimato per eccesso. Qui è calcolato in proporzione ai mesi che mancano; la norma lo calcola sul premio puro, tiene conto del capitale assicurato residuo e lascia all’assicurazione le spese amministrative. Quello che ti tornerà è di norma meno: questo calcolo sottostima il costo di uscire prima.
  • Nessuna inflazione: tutti gli importi sono nominali. In termini di potere d’acquisto un debito a rata fissa si alleggerisce col tempo, quindi il costo qui è sovrastimato.
  • Nessuna spesa notarile: la legge la esclude dal costo totale del credito. Se nel tuo caso c’è, la paghi e non compare nel TAEG.
  • Niente ritardi né insolvenze: nessun interesse di mora, nessuna spesa di sollecito. Il costo reale di un piano che va male è più alto.
  • Il TAN non è un output: quello che ti offrono dipende dal tuo merito creditizio. Questo strumento misura un’offerta che hai già in mano, non predice quale otterrai.
  • Non prezza il valore di chiudere prima. Una durata più corta ti restituisce il flusso di cassa mesi prima, e quel vantaggio non entra in nessuno dei numeri qui sopra: se confronti due offerte di durata diversa, tienilo a mente oltre al TAEG.

Fonti

  • Equazione del TAEG, ipotesi di calcolo, convenzioni temporali e arrotondamento: Banca d’Italia, Allegato 5B alle Disposizioni su «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» (recepimento della direttiva 2011/90/UE).
  • Costo totale del credito, importo totale del credito, definizione di TAEG e trattamento dei premi assicurativi: art. 121, commi 1 e 2, TUB (D.Lgs. 385/1993).
  • Rimborso anticipato, riduzione del costo totale del credito, criterio lineare o del costo ammortizzato, indennizzo e relative esenzioni: art. 125-sexies, commi 1, 1-bis, 2, 4 e 5, TUB, come modificato dall’art. 11-octies del D.L. 73/2021 (conv. L. 106/2021); Corte costituzionale, sentenza 263/2022.
  • Restituzione del premio assicurativo non goduto: art. 22, comma 15-quater, D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012).
  • Nuova disciplina applicabile ai contratti stipulati dal 20 novembre 2026: D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 212, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II).

Parametri verificati il 14 agosto 2026. Questo strumento è a scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.

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